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Ordinanza — n. 36823/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for procedural inadmissibility and insufficient sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fathalli Sofian inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for a mitigating circumstance and argued the sentence exceeded statutory minimums, but the court found these claims procedurally barred or unsupported. The decision relied on the principle that appellate courts need not analyze every defense point if the overall reasoning is sufficient and the sentence remains within the statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis D.P.R. n. 309/1990; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently addresses the core issues of recidivism and sentencing without requiring a detailed rebuttal of every specific defense argument, provided the final penalty does not drastically exceed the statutory minimum.

Parole chiave

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recidivism application sentencing discretion drug trafficking offense procedural inadmissibility statutory minimum penalty falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis D.P.R. n. 309/1990
L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e alla dosimetria della pena, poichè non era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 bis nonché vi era stato un discostamento dal minimo edittale senza idonea giustificazione.
Art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Fathalli Sofian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
sez.3, 27 gennaio 2012, dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
19441, Marozzi), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHALLI SOFIAN nato il 21/03/1990 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Fathalli Sofian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e alla dosimetria della pena, poichè non era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 bis nonché vi era stato un discostamento dal minimo edittale senza idonea giustificazione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, e non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l'ulteriore episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale..

Quanto alla pena, va rilevato che in fase di appello il motivo di impugnazione aveva riguardato il giudizio di ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, sicchè le diverse doglianze proposte in questa sede sono inammissibili. Va rammentato comunque che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partì ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, la pena, definita in mesi otto di reclusione ed €.1200 di multa, è certamente contenuta al di sotto del medio edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè di una ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il