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Ordinanza — n. 36821/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of minor offense qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by STRATIANU RADU inadmissible, upholding his conviction for drug trafficking. The appellant argued the crime should be classified as minor due to lack of motivation, but the court found the lower courts correctly assessed his continuous supply to a wide consumer base and lack of other income sources. The decision relied on established jurisprudence requiring a comprehensive evaluation of all conduct parameters to exclude minor offense status.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, DPR 309/1990; Art. 73, comma 1, DPR 309/1990; Art. 134 Cost.; The crime of minor drug trafficking is qualified by the minimum criminal offensiveness of the conduct, requiring a holistic assessment of all statutory parameters to exclude minor status.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense criminal offensiveness DPR 309/1990 appeal inadmissibility sentencing guidelines judicial review accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, DPR 309/1990
40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 5, DPR 309/1990
40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 1, DPR 309/1990
40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 134 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013, Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale
Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022
Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez.
Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019
15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez.
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019
17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep.
Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018
278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep.
Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010
275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRATIANU RADU nato il 20/10/1971 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che ha condannato Stratianu Radu per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti alla condotta dell'imputato quali il costante approvvigionamento di una vasta platea di consumatori di stupefacente in un arco temporale rilevante ( almeno tre anni); la altrettanto costante disponibilità di stupefacente da vendere; i certi continui contatti con le fonti di approvigionamento della droga, della quale aveva sempre pronta disponibilità; la assenza di attività lavorativa, di talchè lo spaccio costituiva unica e redditizia fonte di sostentamento del Radu, unitamente al suo nucleo familiare.

La pronuncia è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013, Rv. 255856 - 01-;

Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie dì lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice v pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis:

Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, le allarmanti modalità della condotta sono state correttamente considerate come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024