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Ordinanza — n. 36820/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of special lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36820/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals inadmissible without formalities, citing violations of procedural rules regarding appeal grounds and representation. The applicants argued for a review of acquittal causes and sentencing legality, but the court noted that only specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors are permissible under the new law. Furthermore, the appeal lacked the mandatory signature of a lawyer registered on the Cassation's special roll, rendering it procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals must be lodged for strictly limited grounds defined by law, and must be signed by a special roll lawyer, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special grounds limitation special roll lawyer signature procedural defect dismissal acquittal cause review impunità verdetto di colpevolezza giudice istruttore

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90
dal GUP del Tribunale di Velletri in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Art. 613 cod. proc. pen.
Quanto, poi, al ricorso Di Re, deve rilevarsi la mancanza della sottoscrizione dell'avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( come prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.), risultando soltanto la sottoscrizione dell'imputato.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI RE IGINO nato a VALMONTONE il 05/02/1975 PACRAMI PELLUMB nato il 01/10/1974 avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRIdato aiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Velletri in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena. In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;

S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). Quanto, poi, al ricorso Di Re, deve rilevarsi la mancanza della sottoscrizione dell'avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( come prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.), risultando soltanto la sottoscrizione dell'imputato.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il Consigliere e