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Ordinanza — n. 36819/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a defect in reasoning and incorrect legal qualification of the facts, but the court noted that under recent amendments, such appeals are limited to specific grounds including manifest error in legal characterization. The court found no manifest error in the lower court's decision given the strong evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain applications are restricted to specific grounds, and claims of erroneous legal qualification are admissible only when a manifest error exists, which requires the qualification to be clearly eccentric and indisputably immediate relative to the charge.

Parole chiave

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manifest error legal qualification plea bargain appeal restrictions inadmissible cassation appeal procedural time limits Cassa delle ammende fine prova del timore di persecuzione pericolo di tortura pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
dal Tribunale di Savona in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine ai presupposti di cui alli art. 129 cod. proc. pen. nonché in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza dì applicazione della pena ex artt.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine ai presupposti di cui alli art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARROUMI HAMID nato il 26/05/1992 avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Savona in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine ai presupposti di cui alli art. 129 cod. proc. pen. nonché in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza dì applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena. Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 - 01;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). Nel caso in esame, in relazione al poderoso compendio probatorio acquisito ed esaminato in motivazione, non ricorre all'evidenza alcun caso di errore manifesto.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il onsiglii re estensore r DEPOSITATA tE Presidente