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Ordinanza — n. 36817/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36817/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la Sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 23 aprile 2021, con cui Lombardo Michele era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, con applicazione della sospensione della patente di guida per anni due, in relazione al reato di cui all'art.589 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36817/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen.

Parole chiave

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inosservanza delle norme sulla competenza credito lombard risarcimento per atto illecito registrazione clandestina di conversazioni luogo del reato allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO MICHELE nato a SIRACUSA il 10/08/1974 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la Sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 23 aprile 2021, con cui Lombardo Michele era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, con applicazione della sospensione della patente di guida per anni due, in relazione al reato di cui all'art.589 bis cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata agli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda illecita (omicidio stradale commesso con violazioni del Codice della Strada, avendo l'imputato tenuto una velocità ben superiore al limite consentito, non riuscendo così in alcun modo ad evitare l'impatto). La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta nei limiti del medio edittale (due anni) e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01;

Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635 - 02).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. "12 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 set