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Ordinanza — n. 36815/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36815/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia dell'8 luglio 2021 con cui Huqi Haxhi era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 465,00 di multa in relazione a due distinti reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36815/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

Parole chiave

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risposta alla petizione capacità di stare in giudizio difesa penale verosimiglianza della persecuzione asserzione difendibile azione intesa alla dichiarazione di responsabilità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUQI HAXHI nato il 19/09/1992 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia dell'8 luglio 2021 con cui Huqi Haxhi era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 465,00 di multa in relazione a due distinti reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Ciò posto, la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico dell'imputato, evidenziando, oltre alle dichiarazioni degli acquirenti, l'esistenza di circostanze oggettive, già poste in luce dal giudice di prime cure, che permettono di attribuire la responsabilità all'imputato per i fatti di cui trattasi (tra cui il possesso da parte dell'imputato all'interno dell'auto di otto dosi singolarmente confezionate di sostanza stupefacente e di un considerevole importo di denaro contante, senza che egli riuscisse a giustificare diversamente tale circostanza).

Il ricorrente si limita a reiterare la medesima doglianza relativa alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi penalmente irrilevante di cui all'art. 75 del D.P.R 309/90, sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse destinata ad un uso di gruppo, nonostante tale tesi fosse già stata respinta con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non essendo suffragata da alcuna risultanza processuale. Come rilevato nella sentenza impugnata, mancano del tutto gli elementi del rivendicato uso di gruppo che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, viene integrato alle seguenti condizioni:

a) l'acquirente sia uno degli assuntori;

b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;

c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, Sentenza n. 25401 del 31/01/2013 , Pg in proc Galluccio, Rv. 255258 - 01).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il