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Ordinanza — n. 36814/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of non-punishment cause and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for two months of arrest and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, but the court found no grounds to intervene. The decision rests on the discretionary nature of assessing non-punishment and the absence of positive elements for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the discretionary assessment of non-punishment or generic mitigating circumstances unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or lacks motivation.

Parole chiave

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non-punishment cause generic mitigating circumstances discretionary assessment inadmissible appeal criminal conviction impugnabilità della decisione di rinvio pagamento degli arretrati rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Art. 62-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi- .dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi- .dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014
270986 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIAMONTE MARCO GIOVANNI nato a CATANIA il 12/1.2/1995 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 21 aprile 2022, con cui Baiamonte Marco Giovanni era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la circostanza che l'imputato abbia reiterato il medesimo comportamento, commettendo un illecito di rilevanza penale, considerando anche che per lo stesso reato si era proceduto nei suoi confronti nel 2019, pur se per quel fatto il ricorrente era stato dichiarato non imputabile.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 — 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 — 03).A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi- .dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il