Cassation court dismisses appeal claiming personal drug use was not recognized, ruling it is a matter of fact appraisal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to recognize the non-punifiable hypothesis of personal drug use, while the prosecution contended the evidence supported trafficking. The court ruled that determining the destination of drugs is a matter of factual appraisal for the trial judge, subject to review only for logical flaws in reasoning, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, comma 11 bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; The determination of whether drugs were for personal use or trafficking is a matter of factual appraisal by the trial judge, reviewable on appeal only for lack of or manifestly illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARFAOUI ABDELBAKI nato il 27/07/1981 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia dell'8 settembre 2021 con la quale Arfaoui Abdel- baki era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1032,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61, comma 11 bis cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di uso personale non punibile.
3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).
Nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, la de- stinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta dalla detenzione di quantitativi superiori alla dose media giornaliera di differenti tipologie di sostanze stupefacenti, dal confezionamento frazionato in involucri, dal precedente specifico dell'imputato per cessione e dalle sue condizioni personali, oltre che dall'assenza di documentazione sanitaria che attesti un suo stato di dipendenza. La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché prospettate come violazioni di legge e di vizi della motivazione, consistono in censure di merito.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 settemb