Ordinanza — n. 36804/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 9/4/2024 la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il 2/5/2023 dal Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale Giacomino Volpe era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. e condannato alla pena di tre mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancata riqualificazione del reato in tentata truffa, con vizio di motivazione. La fattispecie in rubrica, invero, sarebbe stata riconosciuta in assenza di qualunque elemento che denotasse la destinazione alla vendita delle vetture; d'altronde, queste sarebbero state rinvenute non presso la sede legale della società, ma presso l'abitazione del ricorrente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GIACOMINO nato a SALERNO il 29/07/1986 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; N RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 9/4/2024 la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il 2/5/2023 dal Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale Giacomino Volpe era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. e condannato alla pena di tre mesi di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la mancata riqualificazione del reato in tentata truffa, con vizio di motivazione. La fattispecie in rubrica, invero, sarebbe stata riconosciuta in assenza di qualunque elemento che denotasse la destinazione alla vendita delle vetture; d'altronde, queste sarebbero state rinvenute non presso la sede legale della società, ma presso l'abitazione del ricorrente.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile: la doglianza trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la condotta non poteva essere riqualificata nel senso proposto, in quanto la tentata truffa contrattuale presuppone una negoziazione tra il venditore ed il potenziale acquirente, non ravvisabile nel caso in esame.
Questo, per contro, ben evidenziava i tratti del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen., in quanto i veicoli erano stati rinvenuti nella sede della società dell'imputato, registrata alla Camera di Commercio anche come attività di rivendita di veicoli nuovi e usati. Al riguardo, a nulla rilevava che la sede legale della stessa fosse in altro luogo, in quanto - a tacere del carattere non decisivo di questo dato - non era stata comunque diversamente giustificata la disponibilità di quattro veicoli con tachimetro alterato, se non la destinazione alla vendita.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma— - , 13 settembre 2024 - --- Il •'9 q I,. Here estensore Il