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Ordinanza — n. 36803/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a new reading of trial findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it attempted to obtain a new and impermissible reading of the trial findings already examined by the lower courts. The appellant argued against the psychological responsibility attribution and the lack of recognition for the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was based on objective debate results and that the appellant's arguments were generic and ignored the significant amount of evaded tax.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it tends to obtain a new and non-allowed reading of the same evidentiary emergencies already examined by the judges of the merits, or if it ignores a fully congruent and non-illogical motivation by the collegium of the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new reading of findings exclusion of punishability tax evasion penalty legal representative liability scemata imputabilità infrazione privilegiata circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Premesso che con sentenza del 22/11/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/11/2022 dal locale Tribunale, con la quale Anna Maglione era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 10-quater, d.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità quanto al profilo psicologico della condotta; ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità quanto al profilo psicologico della condotta; ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIONE ANNA nato a MONTESARCHIO il 28/05/1967 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 22/11/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/11/2022 dal locale Tribunale, con la quale Anna Maglione era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità quanto al profilo psicologico della condotta; ancora, è censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità della Maglione - pacifico il reato nella sua obiettività - derivava dal fatto che, al momento della compensazione contestata e dell'accertamento, la stessa rivestiva la carica di legale rappresentante della società, e non era emerso - né era stato dedotto - alcun elemento dal quale desumere che tale posizione formale non corrispondesse ad una gestione sostanziale dello stesso ente.

5. Rilevato che la motivazione della pronuncia risulta immune da vizi anche quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti sottolineato, per un verso, l'assoluta genericità degli argomenti proposti al riguardo, e, per altro verso, l'entità dell'imposta evasa (74.185,00 euro) e la presenza di un precedente specifico.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso