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Ordinanza — n. 36801/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36801/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 26/10/2023 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 29/10/2021 dal Tribunale di Prato, con la quale Xiulian Wang era stata ritenuta colpevole di plurime violazioni del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, e condannata alla pena di tre mesi di arresto.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 36801/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., pur ricorrendone i presupposti, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati accertamento dell'ammontare del danno obbligo di ridurre il danno colpa concomitante quantificazione del torto morale restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., pur ricorrendone i presupposti, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG XIULIAN nato il 04/02/1972 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 26/10/2023 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 29/10/2021 dal Tribunale di Prato, con la quale Xiulian Wang era stata ritenuta colpevole di plurime violazioni del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, e condannata alla pena di tre mesi di arresto.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., pur ricorrendone i presupposti, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questiCini qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la causa di esclusione della punibilità non poteva essere riconosciuta alla luce della pluralità di omissioni commesse, come da contestazione; non poteva essere accolta, peraltro, la tesi per cui la mancata etichettatura dei macchinari non ne avrebbe comportato la concreta offensività, in quanto - come da corretta interpretazione - l'inosservanza contestata è sanzionata in forza della funzione preventiva che il reato in rubrica svolge, con tutela anticipata del bene protetto.

In ordine, poi, alla tentata oblazione, la Corte di appello ha sottolineato che la ricorrente non vi aveva ottemperato, non risultando, peraltro, che la stessa avesse effettivamente adempiuto alle prescrizioni imposte né che avesse eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato. Una valutazione complessiva di plurimi profili oggettivi e soggettivi, dunque, che non merita di essere contestata in questa sede.

5. Considerato che la motivazione della sentenza risulta del tutto adeguata anche quanto al diniego delle circostanze generiche. Il Giudice del gravame ha evidenziato, al riguardo, l'assenza di alcun concreto segnale di resipiscenza o di consapevolezza del disvalore penale della condotta; anzi, in senso contrario è stato sottolineato, che - a seguito del verbale di prescrizioni del 26/3/2019 - nel successivo sopralluogo del 25/6/2019 non era stato accertato alcun intervento riparatorio, nonostante le plurime violazioni riscontrate. In questa sede, peraltro, non possono essere esaminati gli argomenti di merito che il ricorso solleva al • riguardo, quali gli indici di meritevolezza del beneficio che la sentenza non avrebbe valutato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.