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Ordinanza — n. 36798/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36798/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza dell'8/6/2023 questa Corte Suprema, Quarta sezione penale, dichiarava inammissibile (tra gli altri) il ricorso proposto da Cosimo Manetta avverso la sentenza emessa il 7/3/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro. Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della decisione.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen, art. 633 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della decisione.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso straordinario per nullità motivazione inadeguata delle censure costituzionali sviamento della giustizia grave deficienza del procedimento all'estero allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della decisione.
art. 122 cod. proc. pen
per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
art. 633 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la particolarità del ricorso straordinario «rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANETTA COSIMO nato a CROTONE il 04/05/1965 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'8/6/2023 questa Corte Suprema, Quarta sezione penale, dichiarava inammissibile (tra gli altri) il ricorso proposto da Cosimo Manetta avverso la sentenza emessa il 7/3/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro.

2. Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto dai difensori fiduciari - Avv. Giacomo Tana e Gianluca Marino - senza il rilascio di una previa procura speciale, non citata né allegata. Questa Corte, infatti, ha già affermato - con il Supremo Consesso - che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, Zanagri, Rv. 264048; successivamente, tra le altre, Sez. 2, n. 19181 del 27/3/2024, Marinkovic; Sez. 3, n. 33989 del 27/6/2023, Piccoli). Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la particolarità del ricorso straordinario «rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile - per i possibili effetti rescindenti e rescissori - all'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr:

Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024 Il nsigliere estensore