Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific reference to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rachik Mustafa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Court of Appeal's reform of the tobacco smuggling conviction on grounds of insufficient reasoning. The court rejected this because the arguments were generic, failed to cite or contest specific passages of the lower court's decision, and did not establish a critical relationship with the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic arguments that do not specifically confront the reasoning of the contested judgment, thereby failing to establish a critical relationship with the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHIK MUSTAFA nato il 28/04/1986 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 26/1/2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 14/10/2021 dal Tribunale di Noia, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Mustafa Rachik in ordine ai delitti di cui alla contestazione, in materia di contrabbando di tabacchi.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità per vizio di motivazione.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché, sviluppando argomenti del tutto generici, validi per qualunque impugnazione e privi di ogni riferimento alla pronuncia gravata, non si confronta affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, nessun passo della quale, infatti, è citato, tantomeno contestato. Soltanto nell'ultima parte del motivo, peraltro, sono richiamate le censure contenute nel gravame, ma nulla si dice quanto alle risposte offerte dal Giudice al riguardo, con le quali, dunque, l'impugnazione non instaura alcun rapporto critico.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 • Here estensore Il P