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Ordinanza — n. 36796/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36796/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 18/12/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 29/6/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Roberto Spina era stato giudicato colpevole di due contravvenzioni di cui al d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e condannato alla pena di tre mesi di arresto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando che la Corte di appello, così come il Tribunale, avrebbe travisato la prova dichiarativa (deposizione luogotenente Coppola), dalla quale non emergerebbe affatto che, al momento del sopralluogo, presso il cantiere fosse in corso un'attività di verniciatura, unica condotta ascritta al ricorrente; nessuna verifica, inoltre, avrebbe riguardato il tempo di esercizio dell'attività. L'errata valutazione delle prove, peraltro, avrebbe inciso sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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dubbio circa il carattere di infrazione deposizione inattendibile infrazione commessa per negligenza lacune probatorie deposito delle prove condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
L'errata valutazione delle prove, peraltro, avrebbe inciso sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ROBERTO nato a NAPOLI il 25/10/1978 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 18/12/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 29/6/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Roberto Spina era stato giudicato colpevole di due contravvenzioni di cui al d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e condannato alla pena di tre mesi di arresto.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando che la Corte di appello, così come il Tribunale, avrebbe travisato la prova dichiarativa (deposizione luogotenente Coppola), dalla quale non emergerebbe affatto che, al momento del sopralluogo, presso il cantiere fosse in corso un'attività di verniciatura, unica condotta ascritta al ricorrente; nessuna verifica, inoltre, avrebbe riguardato il tempo di esercizio dell'attività. L'errata valutazione delle prove, peraltro, avrebbe inciso sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che l'esercizio, nell'area interessata, di attività che avrebbero richiesto la comunicazione e l'autorizzazione di cui all'art. 272, d. Igs. n. 152 del 2006 era emerso non solo dalle dichiarazioni del luogotenente Coppola (escusso alle udienze del 30/6/2021 e del 29/6/2022), ma anche da un ulteriore argomento: sin dall'immediatezza del sopralluogo, infatti, era risultato che i basoli di sostegno delle imbarcazioni rimessate recavano tracce di vernice di differente colore, elemento indicativo dello svolgimento di attività di verniciatura (peraltro, assai frequente laddove vi sia rimessaggio e cantieristica).

Ancora, la sentenza ha richiamato il verbale di sequestro che, seppur non analitico nella descrizione, menzionava "attrezzature da cantiere", tra le quali - come riferito ancora dal teste Coppola - anche quelle per la verniciatura a spruzzo.

5. Rilevato che anche la seconda censura è manifestamente infondata. La causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., infatti, è stata negata con argomento adeguato e non censurabile, in ragione dell'entità dell'attività in corso (nell'area erano presenti una ventina di imbarcazioni, anche di notevole cabotaggio; l'impianto produttivo era di dimensioni non modeste, constando di due capannoni e di una tendostruttura, e particolarmente attrezzato).

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 Il fiL Niglier