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Ordinanza — n. 36794/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Cordino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cordino challenged the lower court's tax verification, arguing the court failed to specify methods for calculating costs and revenues and lacked sufficient documentation. The court rejected these arguments, noting the lower court had already thoroughly analyzed the case and that the appeal merely sought a new reading of evidence, which is precluded at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it re-litigates merits already decided by lower courts or seeks a new evaluation of evidence already examined.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of merits preclusion of new evidence tax verification review court costs and fine inchiesta per frode fiscale responsabilità civile del consulente fiscale complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDINO ANTONINO nato a ASTI il 02/08/1959 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 15/12/2023 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 28/2/2022 dal Tribunale di Asti, con la quale Antonino Cordino era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità. La sentenza si sarebbe appiattita sulla verifica tributaria, senza specificare il metodo impiegato per accertare costi e ricavi, ed individuando le voci di questi in termini non comprensibili, oltre che, talvolta, ripetitivi, senza adeguato supporto documentale. 2.1. Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria, ribadendo i motivi di impugnazione.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha ampiamente descritto il contenuto dell'accertamento compiuto sull'impresa individuale del ricorrente, ha evidenziato gli esiti della verifica tributaria, le fatture ritrovate, i questionari inviati ad alcuni clienti, i dati dello "spesometro", così pervenendo ad una verifica degli elementi attivi estremamente analitica e dettagliata (pag. 5).

Con riguardo, poi, ai costi e, in genere, alle componenti negative, la Corte di appello si è ancora diffusamente espressa, individuandoli partitamente e precisando le varie voci, per finire con le somme complessive che l'istruttoria aveva consentito di accertare (pagg. 5-6). In questo contesto, sono stati congruamente analizzati anche i documenti provenienti dall'imputato e quelli comunque raccolti in sede di indagine, peraltro precisando che il Cordino non aveva adempiuto all'onere di allegazione a suo carico, non producendo molta della documentazione che gli era stata richiesta.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, non merita alcuna censura, e le considerazioni critiche contenute nel ricorso risultano del tutto infondate perché di puro merito, oltre che prive di ogni confronto con il più che approfondito percorso argomentativo.

4. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così