Ordinanza — n. 36792/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLLONIO STEFANO nato a TRIESTE il 19/03/1974 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato arti udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; 1.Premesso che con sentenza dell'8/2/2024 la Quarta sezione di questa Corte Suprema dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Stefano Apollonio avverso l'ordinanza emessa il 27/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, con oggetto la richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186 C.d.S.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLLONIO STEFANO nato a TRIESTE il 19/03/1974 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato arti udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che con sentenza dell'8/2/2024 la Quarta sezione di questa Corte Suprema dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Stefano Apollonio avverso l'ordinanza emessa il 27/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, con oggetto la richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S.
2. Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, personalmente, chiedendo - per quanto è permesso comprendere da un testo dalla più che difficile lettura - l'annullamento della sentenza di legittimità.
3. Rilevato che tale ricorso è inammissibile, proprio perché proposto personalmente. Al riguardo, si richiama il costante indirizzo in forza del quale il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda, Rv. 276039. Tra le non massimate, Sez. 2, n. 13587 del 6/2/2024, Cantatore).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024 gliere estensore