Cassation appeals dismissed due to lawyer's late admission to the special bar registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the counsel signing them was not yet registered in the special bar registry at the time of filing. Although the defense argued the appeal was merely converted from a non-appealable fine judgment, the court held that the lack of a qualified lawyer's signature renders the entire petition void regardless of the underlying procedural defect. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: The signature of a defense attorney not yet inscribed in the special bar registry renders the cassation appeal inadmissible, even if the appeal was erroneously converted from a non-appealable judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAGOTETA VINCENZA ANNA nato a REGGIO CALABRIA il 06/02/1963 ZAMPAGLIONE FRANCESCA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 26/08/1957 ZAMPAGLIONE MARIA CARMELA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 06/06/1959 ZAMPAGLIONE ROBERTA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/03/1965 ZAMPAGLIONE DORIANA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 07/11/1971 avverso la sentenza del 25/09/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 25/9/2018 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava Vincenza Anna Logoteta, Francesca Zampaglione,, Maria Carmela Zampaglione, Roberta Zampaglione e Doriana Zampaglione colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 54-1161 cod. nav., e li condannava alla pena di 400,00 euro di ammenda ciascuno.
2. Rilevato che le imputate hanno proposto comune atto di appello, poi convertito in ricorso per cassazione.
3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile, perché presentata da un avvocato - Giancarlo Liberati del foro di Reggio Calabria - all'epoca non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; tale iscrizione, infatti, risulta avvenuta il 19/4/2024, mentre l'appello era stato depositato il 29/1/2019. 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta, per l'appunto, quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).
4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13