Ordinanza — n. 36786/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 5/3/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 14/12/2022 dal Tribunale di Pistoia, con la quale Zhu Aie era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36786/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno di reclusione.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHU AIE nato il 25/07/1958 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 5/3/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 14/12/2022 dal Tribunale di Pistoia, con la quale Zhu Aie era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza avrebbe motivato con argomento palesemente illogico e senza considerare l'incensuratezza della stessa ricorrente ed il contegno corretto e collaborativo tenuto nel corso del processo.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sul solo tema qui riproposto, ha infatti negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione del tutto adeguata, fondata su elementi concreti e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. Escluso rilievo decisivo per la sola incensuratezza, la sentenza ha sottolineato che "l'imputata non risulta avere fatto in concreto nulla di particolare per rendersene meritevole", non emergendo nulla a riguardo neppure quanto a "contegno processuale"; la differente considerazione sul punto contenuta nel ricorso, in ordine ai medesimi elementi, è peraltro meramente asserita.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 igliere estensore