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Ordinanza — n. 36785/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual arguments inappropriate for this stage of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36785/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rita De Rubertis's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued she was merely a shareholder and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments were fact-based and intended for the trial court. Consequently, the Court ruled that such substantive factual disputes belong exclusively to the jurisdiction of the first instance, not the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: The Court of Cassation cannot examine facts or generic allegations regarding the appellant's role in a company, as such issues are reserved for the trial court where evidence is evaluated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility factual arguments Court of Cassation jurisdiction procedural stage attenuazione della pena attitudine all'integrazione riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RUBERTIS RITA nato a SOGLIANO CAVOUR il 21/01/1957 avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 23/6/2023 il Tribunale di Brindisi dichiarava Rita De Rubertis colpevole di plurime violazioni del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, condannandola alla pena di 8mila euro di ammenda.

2. Rilevato che l'imputata propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando l'affermazione di responsabilità e, in subordine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile.

4. Rilevato, in particolare, quanto al primo motivo, che lo stesso si sviluppa in termini di fatto (l'appellante sarebbe mera intestataria della società ed estranea alla sua gestione), peraltro generici, evidentemente non consentiti in questa sede di legittimità e propri del solo giudizio di cognizione (al quale, infatti, era diretto l'appello poi convertito). 4.1. Rilevato, ancora, che le richieste subordinate sono state indicate nel gravame solo in punto di conclusioni, senza alcun sostegno argomentativo.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024