Cassation appeal dismissed because the appellate court did not rule on the missing accounting documents argument raised by the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nazzareno Duranti inadmissible. Duranti argued that the conviction was invalid because the required accounting documentation had not been established prior to the trial, a procedural requirement he claimed was ignored by the appellate court. The court rejected this argument, noting that Duranti had previously requested acquittal based on the failure of customs authorities to notify him of the document request, and had only criticized the confiscation penalty, never specifically challenging the lack of accounting records. Consequently, since the appellate court never addressed this specific point, it did not constitute a valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint raised before the appellate court did not constitute a ground for appeal, as the appellate judge was not required to rule on it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTI NAZZARENO nato a SANT'ANGELO IN VADO il 25/11/1950 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; .,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Premesso che con sentenza del 14/11/2023 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il17/2/2022 dal Tribunale di Urbino, con la quale Nazzareno Duranti era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando alla sentenza di aver confermato la condanna senza che risultasse la previa istituzione della documentazione contabile, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la censura proposta non aveva costituito motivo di gravame, e dunque sulla stessa non si è pronunciato il Giudice di appello. Come riportato nella sentenza impugnata, non contestato nel ricorso e riscontrato da questa Corte, il Duranti aveva, per un verso, chiesto l'assoluzione sul presupposto che l'Agenzia delle Dogane non fosse riuscita a notificare all'imputato la richiesta di esibizione della documentazione (che, peraltro, avrebbe potuto essere viziata o non veritiera), e, per altro verso, censurato l'applicazione della confisca. Nessun riferimento, pertanto, al tema dell'effettiva istituzione delle scritture contabili.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1