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Ordinanza — n. 36714/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36714/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GODDAY ENDURANCE nato il 22/08/1991 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Godday Endurance. Rilevato che la difesa lamenta: 1.Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36714/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali reato continuato concorso materiale di reati altri capi d'accusa revisione della sentenza penale precedenti penali rilevanti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GODDAY ENDURANCE nato il 22/08/1991 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Godday Endurance. Rilevato che la difesa lamenta: 1.Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato;

2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione c.d. "esterna" con altri reati già giudicati, poggia su solide basi argomentative, non meritevoli di essere censurate e del tutto conformi agli indirizzi di questa Corte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Con