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Ordinanza — n. 36712/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36712/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISPERSO CARMINE nato a TORINO il 20/04/1974 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione ì Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Disperso Carmine, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, artt. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36712/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup tossicodipendenza pericolo di traffico di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90.
artt. 133 cod. pen
Violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISPERSO CARMINE nato a TORINO il 20/04/1974 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione ì Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Disperso Carmine, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. Violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. . Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena come determinata dal primo giudice in relazione all'offensività della condotta. Considerato che la motivazione deve reputarsi sufficiente a rendere conto della decisione: in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette il ricorso a formule sintetiche del tipo «si ritiene congrua» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;

Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), quando la pena sia stata determinata in misura inferiore alla media edittale. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consiglie