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Ordinanza — n. 36706/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36706/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36706/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA ANTONIO nato a POZZUOLI il 16/08/1972 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ciotola Antonio. Rilevato che la difesa lamenta:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36706/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dall'imputato.

Parole chiave

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valutazione del reinserimento importanza del successo d'integrazione recupero della capacità lavorativa ripristino delle prestazioni d'invalidità riabilitazione professionale assistenza riabilitativa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA ANTONIO nato a POZZUOLI il 16/08/1972 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ciotola Antonio. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta recidiva;

2. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dall'imputato.

Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ampiamente giustificata in motivazione attraverso il richiamo alla negativa personalità dell'imputato e alla gravità del fatto; ritenuto che, in base alla consolidatala giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti di preponderante rilevanza (cfr.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 settembre 2024 Il Consigliere estens