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Ordinanza — n. 36705/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36705/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sa nzionatorio. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale, conforme a quella concordata tra le parti; considerato che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa adeguato il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in questa sede.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36705/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo condono delle spese procedurali modificazione delle conclusioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEVARA MARTIN ALEJANDRO nato il 04/10/1993 avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Guevara Martin Alejandro, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa lamenta:

1. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sa nzionatorio. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale, conforme a quella concordata tra le parti; considerato che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa adeguato il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in questa sede.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 settembre 2024 Il Cons