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Ordinanza — n. 36702/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOTTI FABIO nato a ROMA il 13/10/1984 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Minotti Fabio, ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina per un quantitativo da cui erano ricavabili rispettivamente n. 1093 e n. 158 dosi medie singole.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina per un quantitativo da cui erano ricavabili rispettivamente n. 1093 e n. 158 dosi medie singole.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti divisione della proprietà abuso di sostanze cosa divisibile partecipazione al reato consumo di canapa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOTTI FABIO nato a ROMA il 13/10/1984 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Minotti Fabio, ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina per un quantitativo da cui erano ricavabili rispettivamente n. 1093 e n. 158 dosi medie singole.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deducendo il vizio della motivazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto dall'imputato, della diversità delle sostanze, del possesso di un bilancino di precisione e di un notevole quantitativo di sostanza da taglio, circostanze indicative della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere esten