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Ordinanza — n. 36701/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36701/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIUSEPPE nato a NETTUNO il 03/07/1975 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Tarantino Giuseppe. Rilevato che, con atto sottoscritto dall'imputato proveniente dalla casa di reclusione in cui trovasi ristretto, Tarantino Giuseppe ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36701/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, con atto sottoscritto dall'imputato proveniente dalla casa di reclusione in cui trovasi ristretto, Tarantino Giuseppe ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale ritiro della querela penale ritiro dell'effetto sospensivo procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al brevetto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIUSEPPE nato a NETTUNO il 03/07/1975 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Tarantino Giuseppe. Rilevato che, con atto sottoscritto dall'imputato proveniente dalla casa di reclusione in cui trovasi ristretto, Tarantino Giuseppe ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estenso