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Ordinanza — n. 36700/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36700/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDIS MAURO nato a ROMA il 28/01/1974 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Addis Mauro a mezzo del difensore. Rilevato che, con motivo unico, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 36700/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, con motivo unico, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
Rilevato che, con motivo unico, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDIS MAURO nato a ROMA il 28/01/1974 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Addis Mauro a mezzo del difensore. Rilevato che, con motivo unico, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle circostanze richiamate dal giudice a quo alla pagina 2 della sentenza (suddivisione in dosi della sostanza, modalità del controllo di polizia, modalità di detenzione, possesso di una somma di danaro, fuga dell'imputato alla vista della polizia).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensor