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Ordinanza — n. 36699/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36699/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MODOU (C.U.I. 03AVN3H) nato il 21/06/1981 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Fall Modou a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 03AVN3H) nato il 21/06/1981 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Fall Modou a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.

Parole chiave

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obbligo di ridurre il danno risarcimento del danno riparazione dei danni di guerra restituzione e risarcimento spese di ripristino misure riparatorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MODOU (C.U.I. 03AVN3H) nato il 21/06/1981 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Fall Modou a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza e la circostanza che l'imputato è gravato da plurimi precedenti anche specifici. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il