Ordinanza — n. 36698/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGO LAMINE CUI 04RN62K nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bongo Lamine, avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 cod. pen, art. 240-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36698/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGO LAMINE CUI 04RN62K nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bongo Lamine, avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen.
Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato nel corpo della motivazione sulla sproporzione tra le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato ed i redditi di questi, ponendo logicamente in evidenza che l'imputato non svolge attività lavorativa, pertanto logicamente inferendo che la somma in sequestro derivi dallo svolgimento dell'attività illecita del commercio degli stupefacenti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Prside