Italian Court dismisses appeal against recidivism sentencing, upholding lower court's reasoning on social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Keita Ibrahima inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated Article 99 of the Penal Code by failing to explicitly exclude the punitive effects of his repeated recidivism. The court rejected this claim, noting that the appellate court's reasoning sufficiently demonstrated the appellant's increased social danger based on his multiple prior convictions and the severity of the current crime. Consequently, the decision was upheld as compliant with established legal principles regarding sentencing motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; The lower court's reasoning on recidivism is valid if it adequately demonstrates the increased social danger of the offender through reference to prior convictions and the gravity of the crime, without requiring an explicit exclusion of punitive effects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEITA IBRAHIMA (CUI 057YOW8) nato il 20/04/1999 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Keita Ibrahima. Rilevato che la difesa lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali dallo stesso annoverati, unitamente alla considerazione della gravità del reato per cui è stato ritenuto responsabile.
Considerato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen