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Ordinanza — n. 36693/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36693/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36693/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEQINI EDMIR nato il 09/01/1983 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Peqini Edmir, ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione di gr. 84 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cessione di una dose della medesima sostanza ad un acquirente del peso di 0,6 grammi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36693/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 84 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cessione di una dose della medesima sostanza ad un acquirente del peso di 0,6 grammi.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico qualificato di eroina pericolo di traffico di stupefacenti riciclaggio di denaro aggravato bene sequestrato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEQINI EDMIR nato il 09/01/1983 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Peqini Edmir, ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione di gr. 84 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cessione di una dose della medesima sostanza ad un acquirente del peso di 0,6 grammi.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il