Cassation court dismisses appeal regarding denied statutory mitigation for drug possession due to factual disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory mitigation for drug possession, but the court found this a mere factual complaint. The appellate court had already thoroughly evaluated these facts and rejected the mitigation based on the large quantity of hashish found, which indicated significant profit and danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90: Appeals based on the non-application of statutory mitigation are inadmissible when they constitute mere factual complaints already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENSAF MEZGNA (CUI 05UTN7P) nato il 04/10/1975 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mensaf Mezgna, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia che il ricorrente, oltre ad avere ceduto una dose di sostanza stupefacente tipo hashish, è stato trovato in possesso di un quantitativo della medesima sostanza dal quale potevo ricavarsi 260 dosi medie giornaliere, desumendo logicamente da tale circostanza come il lucro perseguito dall'imputato ed il pericolo insito nella condotta non potessero essere considerati di speciale tenuità).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Prsi