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Ordinanza — n. 36687/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against second instance judgment for drug trafficking charges due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Zollumi Erion and Pepa Arber inadmissible. The appellants argued for violations of procedural law and logical inconsistencies in the reasoning regarding their criminal liability and sentencing. The court rejected these claims because the contested issues concerned factual evaluation and discretionary sentencing, which fall exclusively within the competence of the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the assessment of mitigating circumstances are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of appeal.

Parole chiave

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criminal liability factual evaluation mitigating circumstances inadmissible appeal drug trafficking sentencing discretion Court of Appeal furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. pen.
Inosservanza dell'art. 192 cod. pen.;
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 62-bis cod. pen.
265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 192 cod. pen
Inosservanza dell'art. 192 cod. pen.;
art. 62 bis cod. pen
265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art 131-bis cod. pen
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZOLLUMI ERION nato il 18/03/1990 PEPA ARBER nato il 26/12/1992 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi proposti da Zollumi Erion e Pepa Arber a mezzo dei rispettivi difensori, ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che Zollurni Erion lamenta:

1. Inosservanza dell'art. 192 cod. pen.;

2. Erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 62-bis, 131-bis cod. pen. Rilevato che Pepa Arber lamenta:

1. Manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza;

2. Manifesta illogicità della motivazione. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dai difensori. Considerato che i motivi riguardanti l'affermazione di penale responsabilità degli imputati (motivo primo del ricorso Zollurni, motivo primo e secondo del ricorso Pepa) dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo del ricorso Zollumi), che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la gravità del fatto, l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settem