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Ordinanza — n. 36682/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36682/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36682/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO MARGHERITA nato a BRINDISI il 21/04/1977 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Errico Margherita, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la ricorrente lamenta nullità della sentenza per non avere il giudice ritenuto necessario svolgere accertamenti tecnici sulla sostanza al fine di verificare la quantità di principio attivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36682/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la ricorrente lamenta nullità della sentenza per non avere il giudice ritenuto necessario svolgere accertamenti tecnici sulla sostanza al fine di verificare la quantità di principio attivo.

Parole chiave

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dubbio circa il carattere di infrazione detenzione di stupefacenti inutilizzabilità delle prove illecite non evidenza accertamento insufficiente dei fatti infrazione qualificata LStup
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO MARGHERITA nato a BRINDISI il 21/04/1977 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Errico Margherita, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la ricorrente lamenta nullità della sentenza per non avere il giudice ritenuto necessario svolgere accertamenti tecnici sulla sostanza al fine di verificare la quantità di principio attivo.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; ritenuto che l'efficacia drogante della sostanza è stata desunta da circostanze logicamente valutate (dichiarazioni di un acquirente abituale della sostanza stupefacente) e, quindi, sulla base di argomentazioni logiche in alcun modo censurabili in questa sede; considerato che, La decisione si mostra in linea con i principi enunciati da questa Corte [cfr.

Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157-01:"In tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva condannato gli imputati per una pluralità di episodi di cessione di droga fondandosi, tra l'altro, sulla confessione di alcuni di essi)");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore I