Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Michelessi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of complaint was a generic allegation of insufficient motivation in the lower court's judgment, which the court found to be unsupported by specific legal or factual arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for admissibility under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.; I motivi di appello devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, pena l'inammissibilità per genericità.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHELESSI ROBERTO nato a ROMA il 27/12/1999 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Michelessi Roberto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 385 cod. pen.. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il