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Ordinanza — n. 36677/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36677/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36677/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEIZI LORENC nato il 07/12/1994 avverso la sentenza del 07/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato a . - a. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Veizi Lorenc, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa lamenta di avere rappresentato, all'udienza fissata per la definizione del giudizio nella forma richiesta, la necessità di attendere l'esito della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sulle diverse questione rimesse in ordine alla utilizzabilità delle conversazioni avvenute sulla piattaforma SKY, decriptate all'estero e acquisite mediante emissione di ordine d'indagine europeo.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36677/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i rilievi difensivi sono del tutto generici con riferimento al profilo riguardante l'incidenza della questione evidenziata sulla volontà dell'imputato di addivenire al patteggiamento e sulla decisività della pronuncia delle Sezioni Unite rispetto al caso concreto che occupa. Ritenuto che le doglianze non rientrano tra le ipotesi per le quali è proponibile l'impugnazione. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Parole chiave

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piano di esecuzione delle pene ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile impugnazione di decisioni amministrative sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEIZI LORENC nato il 07/12/1994 avverso la sentenza del 07/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato a . - a. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Veizi Lorenc, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa lamenta di avere rappresentato, all'udienza fissata per la definizione del giudizio nella forma richiesta, la necessità di attendere l'esito della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sulle diverse questione rimesse in ordine alla utilizzabilità delle conversazioni avvenute sulla piattaforma SKY, decriptate all'estero e acquisite mediante emissione di ordine d'indagine europeo.

Pur essendo stato da tempo raggiunto l'accordo tra le parti per giungere ad una sentenza di applicazione pena, da ritenersi irretrattabile, la questione posta doveva essere comunque accolta, incidendo sulla volontà dell'imputato di definire con patteggiamento la propria posizione processuale e sulle valutazioni da operarsi da parte del giudice ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi sono del tutto generici con riferimento al profilo riguardante l'incidenza della questione evidenziata sulla volontà dell'imputato di addivenire al patteggiamento e sulla decisività della pronuncia delle Sezioni Unite rispetto al caso concreto che occupa. Ritenuto che le doglianze non rientrano tra le ipotesi per le quali è proponibile l'impugnazione. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 settemb