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Ordinanza — n. 36676/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible for non-qualifiable grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36676/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentencing inadmissible. The defense argued for generic mitigating circumstances to offset an alleged aggravating factor of large quantity, but these grounds do not permit cassation review under Italian law. The court ruled that the appeal must be rejected de plano because the cited reasons fall outside the limited statutory grounds for challenging plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on general sentencing errors or disputed mitigating/aggravating factors are inadmissible and must be declared de plano.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal admissibility generic mitigating circumstances large quantity aggravating factor de plano inadmissibility ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMI TONI nato il 30/10/1987 avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Lami Toni, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza alla contestata aggravante dell'ingente quantitativo.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in questa sede.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 settembre 2024 Il Consigliere esten