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Ordinanza — n. 36674/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attacking factual evaluation and requesting a non-punishment ground not raised at trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mannuccia Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued violations of procedural and substantive criminal law regarding the imputability of the defendant and the lack of a specific mitigating circumstance. The court rejected these claims because they concern the factual evaluation of evidence and the application of a non-punishment ground already properly assessed by the lower court, which are reserved for the trial judge's exclusive domain.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the application of a ground for non-punishment are inadmissible in cassation if they do not raise legal questions of principle.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation review non-punishment ground mitigating circumstance appeal cassation procedural limits furto di lieve entità ricettazione imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., e dell'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 62 n.
art. 131-bis cod. pen
pen., e dell'art. 131-bis cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNUCCIA MICHELE nato a CATANIA il 08/12/1984 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Mannuccia Michele a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 131-bis cod. pen.;

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Considerato che la doglianza in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto all'ultimo motivo di doglianza, che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante invocata, laddove esclude che, in ragione della stabilità dei rapporti intrattenuti con l'acquirente Palmisano, i guadagni derivanti dall'attività illecita del commercio di stupefecenti cui era dedito il ricorrente potessero essere considerati di lieve entità).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consiglier