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Ordinanza — n. 36672/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36672/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Contraddittorietà, manifesta illogicità e omissione della motivazione in ordine alle doglianze prospettate dalla difesa degli imputati nell'atto di appello; travisamento degli èlementi di prova e illogicità degli itinerari argomentativi seguiti; Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena per omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato che le censure articolate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, riguardanti la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate. Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 36672/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, quanto alle doglianze in punto di determinazione della pena, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità degli imputati, circostanze che hanno giustificato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche. considerato che la motivazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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onere della prova del contribuente accoglimento parziale del contribuente contenzioso tributario complicità in sottrazione d'imposta dovere di collaborazione del contribuente inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALCO ALESSANDRO nato a CASERTA il 20/11/2003 VITALE ANTONIO nato a MADDALONI il 29/11/1999 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi proposti da Vitale Antonio e Falco Alessandro a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa ha articolato per entrambi gli imputati i seguenti motivi di ricorso:

1. Contraddittorietà, manifesta illogicità e omissione della motivazione in ordine alle doglianze prospettate dalla difesa degli imputati nell'atto di appello; travisamento degli èlementi di prova e illogicità degli itinerari argomentativi seguiti;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena per omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato che le censure articolate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, riguardanti la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate. Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che le argomentazioni a sostegno delle impugnazioni si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ritenuto, quanto alle doglianze in punto di determinazione della pena, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità degli imputati, circostanze che hanno giustificato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche. considerato che la motivazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Co