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Ordinanza — n. 36671/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36671/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO ALFREDO nato a ERICE il 28/06/1981 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Scalabrino Alfredo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. 115/2002; Ordinanza — n. 36671/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Parole chiave

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contraffazione di merci perseguimento penale per truffa dolo determinante frode doganale culpa in contrahendo buona fede

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. 115/2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO ALFREDO nato a ERICE il 28/06/1981 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Scalabrino Alfredo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Considerato che la sentenza impugnata risulta assistita da conferente apparato argonnentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa con il ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigl