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Ordinanza — n. 36668/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36668/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QERIMI ARMOND nato il 05/11/1993 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Qerimi Armond, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 309/90. Rilevato che alla doglianza avanzata dalla difesa, riguardante la inutilizzabilità nell'ambito del giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella immediatezza del fatto, la Corte di appello ha offerto compiuta risposta, richiamando consolidato orientamento di questa Corte [Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01:"In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse)"].

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36668/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 309/90. Rilevato che alla doglianza avanzata dalla difesa, riguardante la inutilizzabilità nell'ambito del giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella immediatezza del fatto, la Corte di appello ha offerto compiuta risposta, richiamando consolidato orientamento di questa Corte [Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01:"In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse)"].

Parole chiave

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interrogatorio formale di testimoni sufficienza della testimonianza atto privo di sottoscrizione trasmissione spontanea di mezzi di prova testimonianza della vittima deposizione inattendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QERIMI ARMOND nato il 05/11/1993 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Qerimi Armond, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 309/90. Rilevato che alla doglianza avanzata dalla difesa, riguardante la inutilizzabilità nell'ambito del giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nella immediatezza del fatto, la Corte di appello ha offerto compiuta risposta, richiamando consolidato orientamento di questa Corte [Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01:"In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse)"].

Considerato che la doglianza proposta in questa sede è dunque reiterativa di censura già attentamente vagliata e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere est