Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate sentencing reasoning regarding drug trafficking role and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Montagna's appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing reasoning was legally sound. The appellant argued for maximum mitigation based on generic circumstances, but the appellate court had already considered his significant criminal capacity within the drug ring and past offenses. The supreme court upheld the decision because the first instance provided a fully adequate and non-illogical explanation for the reduced sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the court of first instance provides a fully adequate and non-illogical explanation for the sentencing reduction, thereby satisfying the requirement of legal motivation without error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA GIOVANNI nato a NAPOLI il 20/10/1995 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Giovanni Montagna, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la Corte di merito ha spiegato il contenimento della riduzione, non in misura massima, delle circostanze in esame in relazione alla notevole capacità delinquenziale dell'imputato in seno al sodalizio, avendo svolto compiti sia di pusher che di custode della droga, al compimento, in passato, di reati in materia di stupefacenti e all'essenza di segni di resipiscenza: una motivazione del tutto adeguata e certamente non manifestamente illogica, che, quindi, non è censurabile in questa sede di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.