Ordinanza — n. 36661/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CICCO BRUNO nato il 09/09/1961 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Bruno De Cicco, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina della sentenza assolutoria emessa, nei confronti del ricorrente, dal Tribunale di Firenze I'll dicembre 2021, irrevocabile il 25 febbraio 2022 in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, commesso il 16 dicembre 2015, è manifestamente infondato, in quanto, come emerge dal testo della sentenza impugnata (cfr. p. 2 e p. 3), la Corte di merito ha considerato la sentenza in questione, ritenendola correttamente ininfluente ai fini della vicenda in esame e, in ogni caso, non vincolante, essendo riferita a un diverso arco temporale, ossia da dicembre 2013 a novembre 2014; ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, è inammissibile perché generico e perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso i presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in relazione all'entità del superamento della soglia di punibilità, nella misura del 15%, tale per cui l'offesa non merita la qualificazione di "particolare tenuità", e dovendosi comunque ribadire che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36661/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, commesso il 16 dicembre 2015, è manifestamente infondato, in quanto, come emerge dal testo della sentenza impugnata (cfr. p. 2 e p. 3), la Corte di merito ha considerato la sentenza in questione, ritenendola correttamente ininfluente ai fini della vicenda in esame e, in ogni caso, non vincolante, essendo riferita a un diverso arco temporale, ossia da dicembre 2013 a novembre 2014; ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, è inammissibile perché generico e perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso i presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in relazione all'entità del superamento della soglia di punibilità, nella misura del 15%, tale per cui l'offesa non merita la qualificazione di "particolare tenuità", e dovendosi comunque ribadire che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CICCO BRUNO nato il 09/09/1961 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Bruno De Cicco, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina della sentenza assolutoria emessa, nei confronti del ricorrente, dal Tribunale di Firenze I'll dicembre 2021, irrevocabile il 25 febbraio 2022 in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, commesso il 16 dicembre 2015, è manifestamente infondato, in quanto, come emerge dal testo della sentenza impugnata (cfr. p. 2 e p. 3), la Corte di merito ha considerato la sentenza in questione, ritenendola correttamente ininfluente ai fini della vicenda in esame e, in ogni caso, non vincolante, essendo riferita a un diverso arco temporale, ossia da dicembre 2013 a novembre 2014; ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, è inammissibile perché generico e perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso i presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in relazione all'entità del superamento della soglia di punibilità, nella misura del 15%, tale per cui l'offesa non merita la qualificazione di "particolare tenuità", e dovendosi comunque ribadire che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2