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Ordinanza — n. 36660/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36660/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSANELLI NICOLA nato a BARI il 15/07/1978 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Nicola Sassanelli, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36660/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena recidiva nell'infrazione sanzioni penali revisione della sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
pen., comporta un aumento di dieci anni, ed avendo la Corte d'appello correttamente applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSANELLI NICOLA nato a BARI il 15/07/1978 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Nicola Sassanelli, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) con riferimento agli artt. 78, 81, 442, 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, come richiesto dalla sentenza rescindente, ha specificato l'aumento di pena per i singoli reati posti in continuazione, pari a complessivi dieci anni di reclusione, ridotti di un terzo a sei anni e otto mesi di reclusione per il rito (cfr. il calcolo effettuato a p. 4 della sentenza impugnata), essendo peraltro divenute irrevocabili le statuizioni inerenti sia alla determinazione della pena base, individuata in venti anni di reclusione, sia alla sussistenza della recidiva, che, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., comporta un aumento di dieci anni, ed avendo la Corte d'appello correttamente applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., nonché la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, sicché la pena finale certamente non può essere inferiore a venti anni di reclusione, sicché, sotto questo profilo, non pare nemmeno sussistere, né il ricorrente l'ha evidenziato, un concreto interesse all'impugnazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.