Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36658/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36658/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36658/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESOLONE CARMINE nato a EBOLI il 16/07/1972 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Carmine Fresolone, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove e sono riproduttive di censure che la sentenza impugnata, nel confermare la valutazione operata dal primo giudice ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito che l'imputato era il titolare dell'autolavaggio, era stato nominato custode, e che il provvedimento di sequestro preventivo non era stato impugnato da terzi, nella veste di proprietari del bene; rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza non era stata dedotta con l'atto di appello, sicché non può essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 350 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36658/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedure di ricorso istanza di revisione penale azione di rivocazione del sequestro diritto di non autoincriminarsi procedura di rivendicazione nel pignoramento allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 350 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESOLONE CARMINE nato a EBOLI il 16/07/1972 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Carmine Fresolone, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove e sono riproduttive di censure che la sentenza impugnata, nel confermare la valutazione operata dal primo giudice ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito che l'imputato era il titolare dell'autolavaggio, era stato nominato custode, e che il provvedimento di sequestro preventivo non era stato impugnato da terzi, nella veste di proprietari del bene; rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza non era stata dedotta con l'atto di appello, sicché non può essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.