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Ordinanza — n. 36654/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the 50% threshold for minor offense qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Sacco's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the 50% threshold for minor offense qualification. Sacco argued the lower court's reasoning was generic and ungrounded, but the court found no manifest illogicality in the decision to exclude the 'particular triviality' cause. Consequently, the appeal was rejected, and Sacco was ordered to pay 3,000 euros in fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-b As; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging a defect in motivation must provide specific grounds; a generic claim that the reasoning is ungrounded without addressing the specific legal elements, such as the precise calculation of the 50% threshold for non-punishment, constitutes a manifestly unfounded attack that renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in motivation manifest illogicality particular triviality offense 50% threshold exclusion procedural costs award Corte di Cassazione ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-b As
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO MARCELLO nato il 16/06/1985 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Marcello Sacco, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bAs, Al irilamm' sbije perché generico e perché j ‹* co,T4 oilA manifestamente infondato, avendo 1.1--T-r-ibttfris+e., n una motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso i presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in relazione all'entità del superamento della soglia di punibilità, nella misura del 50%, tale per cui l'offesa non merita la qualificazione di "particolare tenuità", elemento rispetto al quale il ricorrente non prende posizione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.