Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appointed defense lawyer is not registered on the special Cassationists' roll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense lawyer was not registered on the special roll of Cassationists. The appellant argued for the lawyer's representation, but the court found no lack of fault in this procedural error. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 10, D.Lgs. 155/2010: An appeal filed by a defense lawyer not registered on the special roll of Cassationists is inadmissible unless the lawyer's absence is due to force majeure or the client's fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAQ AHSAN UL nato il 01/11/1982 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di ROVERETO Ldato avviso alle -P7-73 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta dal Tribunale di Rovereto la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di Haq Ahsan UI per il ministero del difensore di fiducia, avv. Antonio Piraino del foro di Trento, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.