Sentenza — n. 36650/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YING YI nato il 06/11/1975 avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Yi Ying, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 7 maggio 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36650/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 442, comma 2, cod. proc. pen. non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 7 maggio 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YING YI nato il 06/11/1975 avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Yi Ying, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 7 maggio 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.