Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36649/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36649/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KADDAF MBAREK nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Mbarek Kaddaf, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 36649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 4 novembre 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti del solo ricorrente, non essendo i motivi estensibili al coimputato non ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Kaddaf Mbarek per essere il reato estinto per prescrizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
differimento dell'esecuzione della pena sospensione condizionale della pena termine di sospensione riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale attenuazione della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KADDAF MBAREK nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Mbarek Kaddaf, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.

L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 4 novembre 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti del solo ricorrente, non essendo i motivi estensibili al coimputato non ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Kaddaf Mbarek per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.