Sentenza — n. 36649/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KADDAF MBAREK nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Mbarek Kaddaf, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 4 novembre 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti del solo ricorrente, non essendo i motivi estensibili al coimputato non ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Kaddaf Mbarek per essere il reato estinto per prescrizione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KADDAF MBAREK nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Mbarek Kaddaf, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.
L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 4 novembre 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti del solo ricorrente, non essendo i motivi estensibili al coimputato non ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Kaddaf Mbarek per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.