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Ordinanza — n. 36648/2024 — snpen Generato dall'IA

Procurator General's appeal dismissed because prescription statute increase applies only to specific articles excluding the charged offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General's appeal against the Court of Appeal of Catania's decision to declare the crime extinguished by prescription was dismissed as manifestly unfounded. The appeal argued that a one-third increase in the prescription period applied to the offense, but the court found this interpretation contradicted the literal text of the relevant law. The court ruled that the statutory increase applies exclusively to crimes listed in Articles 2 through 10, explicitly excluding the offense charged under Article 10-ter.

Regesto Legislator

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Art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000: The statutory increase of one-third to the prescription period applies solely to crimes specified in Articles 2 through 10 of the decree, thereby excluding offenses under Article 10-ter.

Parole chiave

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prescription period statutory increase criminal offense decreto legislativo manifestly unfounded procurator general inadmissible appeal ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
74 del 2000 contestato a Nicolò Micena, è manifestamente infondato, in quanto la prospettazione del ricorrente, secondo cui, con riferimento al termine di prescrizione previsto per il delitto in esame, si applicherebbe l'aumento di un terzo di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707
74 del 2000 (Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: MICENA NICOLO nato a PALERMO il 02/01/1954 avverso la sentenza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, la quale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a Nicolò Micena, è manifestamente infondato, in quanto la prospettazione del ricorrente, secondo cui, con riferimento al termine di prescrizione previsto per il delitto in esame, si applicherebbe l'aumento di un terzo di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è smentita dal dato letterale della norma ora indicata, laddove circoscrive tale aumento ai soli "delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto", con esclusione, quindi, del delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 11 13 settembre 2024.